E' facile rendersi conto che l'economista non ha la sensibilità per capire i problemi specifici dell'ordinamento giuridico, anche se si considerano i progressi delle discipline economiche che tengono in adeguata considerazione gli aspetti istituzionali dell'azione economica, come il Neo-istituzionalismo, e per quanto ci si possa basare su un'antropologia e una visione dell'economia più generale e più ricca di quella standard, come quella austriaca: il diritto ha sue specificità che spesso nelle analisi economiche vengono trascurate.
Anche la law & economics è eccessivamente fondata sul paradigma microeconomico standard, e conseguentemente eccessivamente semplicistica nei suoi assunti e quindi nelle sue conclusioni (senza contare i gravi problemi teorici del concetto di efficienza, de facto un'ideologia politica spacciata per giudizio rigorosamente scientifico). Eppure la law & economics e il neo-istituzionalismo, corroborati dalle dottrine della Scuola austriaca (e qui penso soprattutto a Leoni), rappresentano gli unici utensili disponibili per la comprensione dell'ordinamento giuridico.
Arrivo a questa conclusione perchè mi sono chiesto: se chiedo ad un giurista come migliorare l'ordinamento esistente, o perchè determinate norme hanno determinate conseguenze, ho spesso l'impressione che la domanda sia considerata stramba. Farò due esempi pratici.
Sul "Compendio di diritto del lavoro" della Simone, che è una casa editrice e non una donna con questo cognome come avevo pensato inizialmente, c'è scritta una frase veramente insensata, che, andando a spanne, suona più o meno così: "Nel diritto del lavoro si sono venuti a diffondere concetti di origine economicistica [sic, NdLF], quali l'efficienza, al posto di concetti di origine più tradizionalmente giuridica come la dignità della persona.".
L'altro esempio è invece tratto dalle "Lezioni di Diritto del Lavoro" di Ichino, che non ho ancora letto: "La realtà dei rapporti sociali è costituita da un intreccio di essere socio-economico (l'insieme dei comortamenti tenuti dai soggetti, nella loro obbiettività storica) e di dover essere giuridico (l'insieme delle norme di comportamento rese effettive dalle rispettive sanzioni), in dialettica continua fra loro. Si può dire, in via di prima approssimazione, che l'economista e il giurista focalizzano la propra attenzione rispettivamente sull'uno e sull'altro polo dialettico di questa realtà.".
Questo mi fa pensare che l'irrilevanza della dottrina giuridica ai fini della comprensione delle dinamiche sociali, e quindi delle conseguenze della normazione sulla società, sia legata all'imperante egemonia del kelsenismo nella filosofia del diritto italiana. Il kelsenismo ha infatti due difetti esiziali che impediscono una vera e propria scienza del diritto fondata su di esso.
Il primo difetto è che è una dottrina de facto volontaristica: si occupa della volontà del potente di turno, non delle conseguenze; si occupa della forma, non della sostanza; si occupa della validità (spesso solo di carta) e non dell'efficacia (sociologica) delle norme. Praticamente non dice nulla sulla società, perchè dire qualcosa sulla società è considerato o non-scientifico (il giusnaturalismo), e qui concordo, o "impuro" (la sociologia del diritto, e per estensione qualsiasi analisi di law & economics), e quindi indegno del giurista.
Il secondo è che il kelsenismo non è affatto una teoria generale del diritto, e quindi rappresenta una cornice concettuale insufficiente per categorizzare i problemi giuridici: è una teoria che vale solo in un particolare assetto istituzionale, in cui la società è inerme e il legislatore è onnipotente, cosicchè la prima fa da creta e il secondo da Demiurgo. Fenomeni di public choice, di dinamica politica e sociale, o di conflitto ed equilibrio tra poteri, difficilmente entrano nel quadro concettuale kelseniano, cosicchè interi ambiti del diritto, come il diritto consuetudinario, il diritto internazionale, e l'ordinamento giuridico dei failed state (o dei semi-failed state, come lo Stato Italiano in alcune regioni meridionali), diventano fenomeni incomprensibili.
La cosa interessante è che solo se il secondo difetto non è stringente (e quindi il legislatore è effettivamente un demiurgo) il primo difetto si può trascurare. In tutti gli altri casi, cioè sempre, il kelsenismo è un ostacolo per l'analisi scientifica del diritto. Il diritto è l'unica disciplina delle scienze umane in cui si crede che la parola crei automaticamente una qualche entità effettivamente esistente. E' la filosofia giuridica del funzionario statale stipendiato. E' essenzialmente una superstizione, come la magia.
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