martedì, 10 febbraio 2009
Eluana Englaro è ufficialmente morta ieri e penso che nei prossimi giorni si sapranno più cose a riguardo.

La sentenza della magistratura che aveva dato il permesso di sospendere l'alimentazione e l'idratazione si basava su due principi: la volontà dell'interessata e l'irreversibilità dello stato.

Se l'autopsia rivelerà uno stato simile a quello di Terry Schiavo, si può sicuramente parlare di irreversibilità dello stato: il cervello della Schiavo era infatti idrocefalo, pesava la metà del normale, aveva danni in tutte le regioni e il 70% dei neuroni era morta. La Schiavo è stata per anni una persona morta dentro un corpo vivo.

E' indicativo della scarsa qualità dell'informazione in Italia il fatto che sia difficile, se non impossibile, avere informazioni su TAC e EEG in questo caso: anche se sono per mantenere queste informazioni private, una volta che la politica ci si mette di mezzo (in nome della libertà, diceva ipocritamente Berlusconi) i cittadini devono avere i mezzi per decidere.

Per quanto riguarda la volontà, in assenza di testamento scritto è difficile esserne certi. Ma se lo stato di Eluana era irreversibile mi sembra un dettaglio irrilevante: non sarebbe mai tornata in ogni caso. Si potrebbe obiettare che l'irreversibilità è difficile da diagnosticare, e in effetti mi sono interessato alla questione senza cavare granché dalle mie poche e fugaci letture, anche perché senza una laurea in neurologia credo sia difficile capirne veramente qualcosa.

Occorreranno comunque dei principi giuridici che facilitino l'espressione della volontà individuale, in modo da avere certezza quando si può averne, e, in sua assenza, altri principi che giustifichino l'eutanasia senza dar adito ad eventuali abusi. Questo farà sì che ci sarà sempre un'area grigia in cui non si sa esattamente cosa fare.

Quest'area grigia è dovuta a due difficoltà: definire lo stato di morte e definire la volontà in assenza di coscienza. Secondo me la morte va definita, in linea di principio, come lo stato in cui la coscienza non può tornare. La morte cerebrale è sufficiente ad essere morti ma non è necessaria: un uomo a cui si tolgono i lobi frontali e tutte le parti "superiori" del cervello è da considerarsi morto a tutti gli effetti. Che sia possibile diagnosticare con precisione lo stato di morte in assenza di morte cerebrale è più difficile da immaginare. Meglio dare una condizione sufficiente (la morte cerebrale) e poi lasciare l'area grigia alla giurisprudenza e al progresso della scienza medica.

Al momento ci sono due certezze e una verosimile possibilità: che il Governo se ne sbatte delle procedure e della legalità, che Berlusconi ritiene che qualsiasi limitazione al suo potere sia illegittima perché lui ha sempre buoni sentimenti e buone intenzioni (a questo punto aboliamo il diritto e fidiamoci ciecamente di lui), e che probabilmente ora passerà una legislazione sul testamento biologico che è illiberale e degna di uno Stato Etico.

Di certo il caso Englaro è stato molto difficile, perché a differenza del caso Welby non si poteva essere certi della volontà dell'interessata. Ma proprio per questo occorre un testamento biologico, per evitare che la vita dei cittadini italiani diventi di proprietà del Presidente del Consiglio di turno.

PS Ho per fortuna evitato di leggere riviste come Tempi che all'epoca di Welby, senza alcun pudore e senza alcun rispetto per la sofferenza altrui e per la verità, paragonava la libera scelta di Welby all'eutanasia dei nazisti. Shame on them.
postato da: Libertarian alle ore 11:21 | Permalink | commenti (6)
Commenti
#1    10 Febbraio 2009 - 11:29
 
Mi sono reso conto che la mia "il 70% dei neuroni era morta" è incorretto. Comunque la fonte è http://en.wikipedia.org/wiki/Terry_Schiavo
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#2    10 Febbraio 2009 - 12:50
 
Quello che io mi domando è cosa succederebbe, allo stato attuale, se uno dichiarasse la propria volontà ad un avvocato, o meglio ancora ad un notaio che nell'esercizio delle proprie funzione è pubblico ufficiale, con un documento siglato di proprio pugno e affidato in custodia, nel pieno possesso delle proprie facoltà: avrebbe validità? A giudicare dalla vicenda-Englaro, parrebbe di sì: un tribunale potrebbe accertare la volontà dell'individuo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed emettere sentenza affinchè le volontà dell'individuo siano eseguite. Nella vicenda attuale, uno dei grandi problemi mi pare fosse appunto come dimostrare la volontà dell'interessato. Se fosse prassi abituale, immagino che i tempi si abbrevierebbero e, anzi, probabilmente non servirebbe neanche andare in tribunale, in quanto simili dichiarazioni diverrebbero sistematicamente accettate dalle strutture sanitarie. A questo punto, sarebbe davvero necessaria una legge ulteriore, in un Paese che ne ha già troppe? Potrebbe bastare una circolare ministeriale che stabilisca le procedure sanitarie da usare per simili evenienze, e basta.
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#3    10 Febbraio 2009 - 13:24
 
Da parte del governo c'è il progetto di legge Calabrò, che è un obbrobrio degno di uno stato etico.

In pratica il tuo atto scritto oggi forse avrebbe valore, in base a principi giurisprudenziali, credo, ma se passa Calabrò no.

http://www.giornalettismo.com/archives/16113/testamento-biologico-la-truffa-e-servita/

Se li avessi votati mi sentirei in colpa...
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#4    10 Febbraio 2009 - 13:56
 
Non credo che ci sia bisogno di una legge.
La Corte di Casssazione a sezioni riunite ha applicato l'art. 32 e l'art. 13 della Costituzione (sentenza in base ai princippi dell'ordinamento, analogia iuris).

Il secondo dice che la libertà personale è inviolabile.
Il primo che Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Ora l'art. 32 permette delle leggi sui trattamenti sanitari obbligatori soltanto se vi è un interesse pubblico contrapposto al diritto/libertà sul proprio corpo a rifiutare cure mediche.

Questo interesse pubblico si ravvisa nel "danno a terzi". Può essere il caso delle vaccinazioni obbligatorie per le malattie infettive, per prevenire epidemie. In questo caso la libertà del singolo si ferma davanti al danno che procurerebbe a terzi, e quindi la cura è obbligatoria, ovvero coattiva.

Nel caso in esame non sembra esserci nessun interesse pubblico/generale che possa comprimere la libertà dell'art. 32 secondo comma Cost.

Per quanto riguarda le prove sulla volontà, la Cassazione ha stabilito che devono essere provate "oltre ogni ragionevole dubbio" e soltanto in caso di irreversibilità dello stato vegetativo permanente.

Non concordo con Libertyfirst quando svilisce il significato della volontà del paziente rispetto allo stato irreversibile.

Certo è che il problema della prova per testimoni esiste, poichè in alcuni casi potrebbero esserci delle elusioni e dei cattivi utilizzi.

Per questo serve una legge sul testamento biologico che permetta di rifiutare qualsiasi cura medica, tra le quali rientra anche quella in oggetto, per dare certezza sulla volontà del cittadino/paziente, anche nel caso in cui non potesse esprimerla.

Tutto il resto è stato onestamente irrispettoso. Un decreto che voleva istituire una figura di reato per un comportamento attuativo di un giudicato, formalmente non retroattivo (il comportamento segue l'emanazione del decreto) ma di fatto retroattivo poichè blocca un giudicato, che non era fatto a vanvera, ma in base a principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico.
Ha fatto bene Napolitano a rifiutare e può farlo, come spiegato dalla Corte Cost. n.406/89, poichè vanta in materia di decreti legge gli "stessi poteri in materia di leggi ordinarie", quindi la non firma per manifesta incostituzionalità.
Infatti i profili erano due. Il primo, legiferare sui comportamenti attuativi di un giudicato. Il secondo che non vi era interesse pubblico/generale contrapposto alla compressione della libertà di rifiutare le cure mediche.

Che Berlusconi non fosse liberale lo si sa da quando pagava tangenti a Craxi per avere in concessione monopolistica le frequenze analogiche (fatto accertato dal processo All Iberian I, prescritto per concessione di attenuanti generiche, poichè non pregiudicato).

Ora ha calato definitivamente la maschera. Non la Tatcher ma Putin è il suo esempio.

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#5    10 Febbraio 2009 - 14:30
 
Concordo pienamente. Però io intendevo dire che se uno stato di assenza di coscienza è irreversibile è inutile farsi venire dubbi sulla volontà della persona: è già morta, anche se non giuridicamente (si richiede la morte cerebrale).

Ora che ci penso anche in questo caso ha senso considerare la volontà individuale sull'impiego del proprio corpo, in ogni caso.
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#6    10 Febbraio 2009 - 21:02
 
Ottima la ricostruzione di Ninus83. Osservo che Liberty concettualmente è partito da una tesi simile a quella della giurisprudenza inglese, che di fatto valorizza il dato oggettivo della condizione vegetativa permanente a cui le cure non possono più apportare concreto vantaggio medico o speranze di guarigione, tranne la pura sopravvivenza biologica, mentre la Cassazione ha ritenuto più consona al quadro costituzionale italiano una regola che si basi anche sulla ricostruzione della volontà presunta, in assenza di direttive scritte, sulla scia di precedenti americani e tedeschi. Si noti però che l'onus probandi non è molto gravoso per i familiari intenzionati a far valere la presunta volontà dell'incapace (si fa riferimento anche a generici convincimenti etici o allo stile vita) e ciò è spia di un atteggiamento non lontano, anche se in modo criptico, alla linea espressa dai giudici inglesi (il leading case è quello di Tony Bland, tifoso del Liverpool caduto in SVP, in cui si stabilì che in casi del genere di fatto decidono i familiari in accordo con i medici); infatti il primo decreto della Corte di Appello di Milano che rigettò le istanze di B. Englaro fu cassato in sede di legittimità proprio su questo punto, ovvero la pretesa del giudice di merito - interpretando il quadro giuridico vigente - di avere una prova ferrea ben superiore alle semplici dichiarazioni verbali su casi di amici vittime di incidenti o testimonianze sulla personalità dinamica ribelle e "libertaria" della giovane. Quindi l'approccio italo-tedesco-americano sul piano teorico è diverso da quello inglese, ma all'atto pratico bisogna vedere il burden of proof che a sua volta è frutto di un bilanciamento dei valori costituzionali in gioco* e non il frutto del caso o di questioni di procedura: se tale onere non è troppo gravoso, i familiari hanno un ruolo fondamentale in entrambi gli approcci, o come decisori puri o come latori della volontà presunta, essendo i naturali seppur non esclusivi testimoni di essa.

*ne ho parlato diffusamente (dopo gli improperi contro il governo e i discorsi sull'intangibilità del giudicato civile anche ad opera della legge sopravvenuta retroattiva) qui: http://retoricaelogica.blogspot.com/2009/02/in-fondo-farsi-prendere-per-i-fondelli.html
ad essere precisi il ragionamento pertinente che voglio citare inizia da "Coloro che si stracciano le vesti..."

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categoria:filosofia